Il lavoratore ha diritto all’integrazione economica al trattamento di legge, corrisposta da CILCA, in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro se la Cooperativa o Consorzio o Azienda, presso cui l’interessato ha prestato la propria attività lavorativa, ha effettuato, nell’anno precedente l’insorgenza della malattia e/o infortunio, i versamenti del contributo alla CILCA.
Il mancato adeguamento e/o versamento delle contribuzioni comporta all’azienda di incorre nella perdita dei vantaggi derivanti dalla defiscalizzazione degli oneri sociali oltre che limitare il lavoratore della possibilità di poter usufruire della prestazione di integrazione prevista nel Contratto e dettagliatamente trattata nel “Regolamento Cassa Integrazione Assistenza Cooperative Agricoli (CILCA) – Indennità d’infortunio e/o malattia”.
Per quanto attiene la liquidazione dell’indennità integrativa per infortunio o malattia è necessario utilizzare l’apposito modulo compilandolo in maniera chiara e completa, corredando la richiesta con gli opportuni allegati richiesti e consegnarlo a C.I.L.C.A. – Corso Sicilia, n. 24 – CATANIA o inviarlo via e-mail info@cilcacatania.it